Convegno sul tema «SOVRAINDEBITAMENTO: TEORIA E PRASSI DELLE CORTI UMBRE»

Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, originariamente previste dalla Legge. n. 3/2012 (detta anche Legge “Anti suicidi”), sono oggi confluite e disciplinate nel D. Lgs n. 14/2019 Capo III, Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (poi C.C.I.I.), entrato in vigore il 15 luglio 2022.
Il Codice ha inteso procedere ad una revisione della materia, al fine di armonizzare e coordinare il fenomeno della crisi delle imprese minori e dell’insolvente civile con i principi generali che regolano l’insolvenza e la crisi di impresa, semplificando la disciplina del sovraindebitamento e ampliando le possibilità di ottenere l’esdebitazione.
Le procedure oggi accessibili sono: ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata del sovraindebitato.
A queste si aggiunge l’ipotesi dell’esdebitazione del debitore incapiente.
In ogni caso, dette procedure hanno lo scopo di consentire al sovraindebitato l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui non soddisfatti.
Il convegno si prefigge, quindi, innanzi tutto, l’obbiettivo di evidenziare le novità in materia segnate dal passaggio dalla Legge n. 3 del 2012 al C.C.I.I. (anche alla luce del c.d. “correttivo ter”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 04.09.2024).
Ad esempio, ciò evidenziando le novità con riguardo al concetto di “gravità” della colpa che oggi sostituisce quello di “indebitamento incolpevole”, circa anche l’adozione di una accezione più ampia di consumatore ai fini dell’accesso alle procedure, da cui l’apertura di procedure anche a beneficio di Condomini, ovvero circa l’ampliamento delle cause di inammissibilità e delle ipotesi di debito di natura pubblica e privata, ed ancora rispetto alla previsione delle c.d. “procedure familiari” ed al tema delle prededucibilità.
Al di là, poi, delle diverse strutture normative e delle novità introdotte, l’accesso alle procedure in questione è comunque subordinato ad una serie di specifici requisiti, soggettivi ed oggettivi.
Tra tutti lo stato di insolvenza, la natura dei debiti e la meritevolezza del sovraindebitato.
L’accertamento e la valutazione circa la sussistenza di detti requisiti, nel bilanciamento tra ammissibilità giuridica e fattibilità economica, è rimessa necessariamente al Giudice competente, il quale può orientare in un senso o in un altro la propria decisione.
Così è possibile che si applichino a detti requisiti ricostruzioni interpretative diverse, più o meno restrittive o più o meno estensive (ad esempio con riguardo alla valutazione del criterio di meritevolezza, all’impego di advisor che possano coadiuvare l’O.C.C., alle modalità di presentazione della domanda ovvero ai documenti da presentare a corredo), ovvero si trovino soluzioni innovative (ad esempio con riguardo alla possibilità di suggerire il passaggio da una procedura ad un’altra, ovvero circa le ipotesi di debiti promiscui o l’accesso alla finanza esterna), da cui il fiorire di correnti applicative potenzialmente difformi innanzi ai Tribunali competenti.
Ulteriore scopo, dunque, del convegno è quello di offrire una ricostruzione comparativa delle prassi applicative adottate innanzi ai Tribunali umbri, in modo da sollecitare il dibattito sulle questioni più aperte all’interpretazione.
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